PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1-ter. - 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di autorità indipendenti di garanzia, regolazione e vigilanza.
      2. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato, di senatore e di componente del Governo.

      Art. 1-quater. - 1. Fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, sono incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, consigliere di amministrazione, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o

 

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amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in società o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione statale, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o che risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.
      2. L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di presidente, direttore generale, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco, revisore o consulente di enti, agenzie o società a prevalente partecipazione azionaria dello Stato o sottoposte alla sua vigilanza che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali.
      3. Sono altresì incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore le cariche e le funzioni di cui al comma 2 ricoperte o esercitate in società o enti ai quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni.
      4. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1».

Art. 3.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituita dalle seguenti:

          «a) sussistenza di cause di incompatibilità nei casi in cui tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre funzioni o cariche, anche elettive, dagli stessi esercitate o ricoperte, diverse da quelle per le quali le norme sull'ordinamento degli enti locali prevedono l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale, possa verificarsi un conflitto suscettibile, anche in relazione a

 

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peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione regionale ovvero il libero espletamento della carica;

          a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano portatori qualora ricoprano la posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».